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La tabella dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, di cui all'articolo 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, e' sostituita dalla tabella numero 3 annessa alla presente legge. I limiti di eta' previsti dalla tabella numero 3 per gli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto hanno effetto dal 1 gennaio 1951 per gli ufficiali dei preesistenti ruoli dei Corpi stessi. Hanno, altresi', effetto dal 1 gennaio 1951 i limiti di eta' previsti dalla citata tabella numero 3 per gli ufficiali del ruolo medici del Corpo sanitario.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2386~art19 · fonte del testo