Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1952 al 9 ottobre 2010. 122 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli ufficiali ammiragli e generali collocati a disposizione per il raggiungimento dei limiti di permanenza massima di grado previsti dall'articolo 17 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, permangono in detta posizione fino al raggiungimento dei limiti di eta' del grado con il quale vi sono stati collocati. Tuttavia, con effetto 1 gennaio 1951 e fino alla data di entrata in vigore di una nuova legge di avanzamento comune agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli ufficiali ammiragli e generali che, all'atto del collocamento a disposizione per raggiunti limiti di permanenza massima di grado, si trovino iscritti al primo posto nei quadri di avanzamento, permarranno nella posizione di "a disposizione" fino al limite di eta' del grado superiore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2386~art20 · fonte del testo