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Il reclutamento nei gradi iniziali dei ruoli speciali di cui all'articolo 1 si effettua mediante concorsi per titoli e per esami tra gli ufficiali di complemento della Marina e i sottufficiali di carriera del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino, rispettivamente, nelle condizioni indicate agli articoli 3 e 4.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1952 al 9 ottobre 2010
