Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1952 al 9 ottobre 2010. 194 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Dopo l'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: Art. 2-bis. - "Gli ufficiali di complemento sono obbligati ad una delle seguenti ferme decorrenti dalla data d'inizio del corso teorico-pratico:
tolto: a) alla ferma di leva della durata di mesi 28, se provenienti da iscritti di leva;
tolto: b) alla ferma volontaria di anni quattro per i diplomati che, avendo i requisiti richiesti, intendano contrarre arruolamento volontario nella Marina prima della chiamata della propria classe di leva. L'eta' minima per partecipare al corso teorico-pratico e' di anni 17 compiuti. "Coloro che, vincolati ad una delle due ferme sud dette, conseguano la nomina a guardiamarina oppure a sottotenente, possono ottenere una rafferma biennale decorrente dalla data di compimento della ferma inizialmente contratta. "Gli arruolati volontari, che non risultino idonei ai corsi teorico-pratici di cui all'articolo 2, possono ottenere il proscioglimento dal maggior vincolo di ferma contratto, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe, se questa non sia stata ancora chiamata alle armi, o di compiere la ferma di leva".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2386~art23 · fonte del testo