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Il ruolo speciale degli ufficiali di complemento istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, e' soppresso dalla data in cui saranno effettuate le nomine di cui all'articolo 25, e con la stessa data cesseranno di avere vigore, salvo quanto previsto agli articoli 27, secondo e terzo comma, e 29, secondo comma, tutte le norme ad esso relative, nonche' le disposizioni previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1417, per i ruoli speciali in servizio permanente effettivo.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2386~art30 · fonte del testo