Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1952 al 9 ottobre 2010. 116 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Fino al 31 dicembre 1955 non si fa luogo, nel limite dei posti disponibili nei gradi di ufficiale subalterno o di tenente di vascello o capitano dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, all'assorbimento delle eccedenze esistenti nei corrispondenti gradi dei ruoli normali degli stessi Corpi. Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di tenente di vascello o capitano dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possono essere coperti entro l'anno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2386~art34 · fonte del testo