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Fino al 31 dicembre 1955 non si fa luogo, nel limite dei posti disponibili nei gradi di ufficiale subalterno o di tenente di vascello o capitano dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, all'assorbimento delle eccedenze esistenti nei corrispondenti gradi dei ruoli normali degli stessi Corpi. Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di tenente di vascello o capitano dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possono essere coperti entro l'anno.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-18;2386~art34 · fonte del testo