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Gli attuali posti di incarico previsti per il personale di segreteria, di vigilanza e di servizio nelle pianta organiche delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi sono trasformati in altrettanti posti di ruolo ordinario, nei limiti stabiliti dalle annesse tabelle A, B e C. Parimenti e' trasformato in posto di ruolo organico il posto di incarico previsto per il personale direttivo nei convitti annessi alle scuole ed istituti di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1282~art12 · fonte del testo