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Il personale di ruolo della carriera esecutiva delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale che abbia svolto per almeno tre anni, alla data di applicazione della presente legge, mansioni di segretario-ragioniere-economo e sia in possesso di un titolo di studio di 2° grado, viene inquadrato, previo concorso per titoli ed esami da bandirsi dal Ministro per la pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente alla prima applicazione di essa, a posti della qualifica iniziale della carriera di concetto di cui alla tabella D annessa alla presente legge nei limiti dei posti disponibili per le predette mansioni all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nonche' di quelli che si renderanno disponibili entro un quinquennio da tale data a seguito dell'applicazione della predetta tabella D. Il servizio di ruolo, di ruolo speciale transitorio e di ruolo aggiunto prestato nella carriera esecutiva con qualifica non inferiore ad archivista o equiparata, sara' riconosciuto per i due terzi agli effetti del passaggio di coefficiente per un massimo di 4 anni.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1282~art14 · fonte del testo