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Nella, prima applicazione della presente legge, il personale della carriera ausiliaria delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi, in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, che svolge almeno da tre anni mansioni della carriera esecutiva di segreteria e di magazziniere, viene inquadrato nei ruoli delle carriere esecutive, al coefficiente iniziale, previo esame colloquio, nei limiti dei posti disponibili, per le predette mansioni all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nella scuola o istituto nonche' di quelli che si renderanno disponibili entro un quinquennio da tale data a seguito della applicazione delle tabelle A, B, C, annesse alla presente legge. Il servizio di ruolo speciale transitorio, di ruolo aggiunto e non di ruolo prestato nella carriera ausiliaria sara' riconosciuto per un massimo di due anni agli effetti del passaggio al secondo coefficiente della carriera esecutiva.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1961 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-11-22;1282~art16 · fonte del testo