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[1]Al Ministero della marina mercantile oltre le facolta' contemplate dalle speciali leggi in materia di navigazione marittima, spetta la vigilanza sullo svolgimento delle linee sovvenzionate in aderenza alle norme stabilite dalle convenzioni. Il predetto Ministero e quelli del tesoro e delle partecipazioni statali hanno la facolta' di procedere ad ispezioni e controlli presso le societa', di cui all'articolo 1, di chiedere dati, elementi e documenti e di prendere in esame registri, libri e corrispondenza ed ogni altro documento che sia ritenuto necessario.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/07/1962, n. 175 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 8 gennaio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-06-02;600~art10 · fonte del testo