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Sono soggetti alla tassa di registro ed ipotecaria nella misura di lire 10.000:
- a)tutte le convenzioni stipulate in applicazione della presente legge, con i relativi capitolati;
- b)gli atti posti in essere dalle societa' di cui all'articolo 1 e dalla societa' finanziaria marittima Finmare, riguardanti costruzioni, compravendite, permute e conferimenti di navi, aperture di credito e finanziamenti, comprese le garanzie e gli aumenti di capitale. I pagamenti delle sovvenzioni alle societa' esercenti le linee di preminente interesse nazionale sono esenti dalla imposta generale sull'entrata. Le agevolazioni usuali menzionate nei precedenti commi sono accordate, a favore delle societa' concessionarie di linee di preminente interesse nazionale, per tutta la durata delle convenzioni.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 8 gennaio 1975
