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Alla spesa relativa all'esercizio finanziario 1962-63, di cui al precedente articolo 6, per l'attuazione del nuovo ordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, si provvede: quanto a lire 21.650 milioni mediante riduzione del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo; quanto a lire 1.950 milioni con una quota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento concernente variazioni della scala delle aliquote dell'imposta complementare prolessiva sul reddito complessivo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 8 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1962-06-02;600~art15 · fonte del testo