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La concessione delle sovvenzioni e gli obblighi delle societa' concessionarie sono regolati dalle disposizioni della presente legge e, per quanto da questa non disposto, da apposite convenzioni da stipularsi tra i Ministeri della marina mercantile, dei tesoro e delle partecipazioni statali e le societa' di cui all'articolo 1 e da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per il tesoro per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni. Le convenzioni avranno la durata di venti anni con decorrenza dal 1 luglio 1962, e il loro testo sara' comunicato al Parlamento. L'elenco delle linee di preminente interesse nazionale, che deve essere allegato alle convenzioni e' approvato dai Ministri per la marina mercantile, per il tesoro e per le partecipazioni statali e puo' essere modificato con decreto degli stessi Ministri. Le modalita' di esercizio di dette linee sono regolate dalle convenzioni e dagli annessi capitolati.

Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 8 gennaio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-06-02;600~art2 · fonte del testo