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Le convenzioni di cui all'articolo 2 dovranno prevedere anche i seguenti obblighi essenziali:
- a)il capitale delle societa' dopo l'aumento stabilito con le convenzioni deve essere sempre adeguato all'entita' dei servizi ed al valore degli impianti e degli altri mezzi necessari per l'esercizio delle linee
- b)le azioni sociali devono sempre essere in maggioranza di proprieta' diretta o indiretta dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 8 gennaio 1975
