Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1962 al 8 gennaio 1975. Leggi il testo vigente →

Le convenzioni di cui all'articolo 2 dovranno prevedere anche i seguenti obblighi essenziali:

  • a)il capitale delle societa' dopo l'aumento stabilito con le convenzioni deve essere sempre adeguato all'entita' dei servizi ed al valore degli impianti e degli altri mezzi necessari per l'esercizio delle linee
  • b)le azioni sociali devono sempre essere in maggioranza di proprieta' diretta o indiretta dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.).

Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 8 gennaio 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-06-02;600~art3 · fonte del testo