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I membri del Consiglio di amministrazione, dei Collegi sindacali ed i direttori generali delle societa' debbono essere cittadini italiani. Il Collegio sindacale di ciascuna societa' si compone di cinque membri effettivi e di due supplenti; ad esso partecipano in qualita' di sindaci effettivi, un funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, un funzionario designato dal Ministeri della marina mercantile ed un funzionario designato dal Ministero delle partecipazioni statali ed, in qualita' di sindaci supplenti, un funzionario designato dal Ministero del tesoro ed uno designato dal Ministero della marina mercantile. Le societa' sono obbligate a dare comunicazione al Ministero della marina mercantile, entro quindici giorni, della nomina del presidente e dei direttori generali.
Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 8 gennaio 1975
