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L'ammontare complessivo delle sovvenzioni da corrispondere alle quattro societa', per l'esercizio delle linee di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 2, e' stabilito nella somma annua di lire 23.600.000.000 salvo le variazioni eventualmente derivanti dall'applicazione degli articoli 7 e 8. Le convenzioni stabiliranno la sovvenzione da corrispondere a ciascuna societa'. Fino alla data di approvazione delle convenzioni di cui all'articolo 2, il Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro, potra' corrispondere a ciascuna societa', in rate mensili posticipate, acconti il cui ammontare complessivo non potra' superare il 90 per cento dell'importo globale indicato nel primo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 8 gennaio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-06-02;600~art6 · fonte del testo