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Nei casi di gravi deficienze o inadempienze, che saranno determinate nelle convenzioni, il Ministro per la marina mercantile contesta alla societa' interessata i relativi addebiti, assegnando un congruo termine per l'eliminazione delle deficienze o inadempienze riscontrate. Trascorso inutilmente tale termine, il Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali e con quello per il tesoro, puo' sciogliere gli organi sociali e procedere alla nomina di un commissario per la gestione della societa'. Il commissario dovra' provvedere ad eliminare le contestate deficienze o inadempienze e dovra', convocare la assemblea straordinaria per la ricostituzione degli organi amministrativi non appena il Ministro per la marina mercantile avra' giudicato che le dette deficienze o inadempienze siano state eliminate e, comunque, non oltre un anno dalla nomina.

Testo in vigore dal 4 luglio 1962 al 8 gennaio 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-06-02;600~art9 · fonte del testo