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Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a concedere sovvenzioni per l'esercizio delle linee di cui al precedente articolo 1. La concessione delle sovvenzioni e l'esercizio delle linee sono regolati, oltre che dalla presente legge, da convenzioni stipulate fra il Ministro per la marina mercantile e le societa' di navigazione a carattere regionale. Le convenzioni sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni. Le convenzioni, che durano venti anni a decorrere dal 1 gennaio 1976, prevedono gli obblighi delle societa' di navigazione a carattere regionale ed ogni altra norma ritenuta necessaria per il regolare svolgimento del servizio.

Testo in vigore dal 9 giugno 1975 al 1 marzo 1978

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