Le sovvenzioni sono soggette a revisione annuale, con le modalita' previste dall'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684. In occasione della suddetta revisione, quando per esigenze economiche e sociali si ravvisi la necessita' di migliorare il servizio, il Ministro per la marina mercantile, di propria iniziativa o su richiesta delle Regioni territorialmente interessate, puo' stipulare convenzioni aggiuntive da approvarsi con le modalita' di cui al terzo comma del precedente articolo 2.
Testo vigente dal 9 giugno 1975
