Le sovvenzioni sono soggette a revisione annuale, con le modalita' previste dall'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684. In occasione della suddetta revisione, quando per esigenze economiche e sociali si ravvisi la necessita' di migliorare il servizio, il Ministro per la marina mercantile, di propria iniziativa o su richiesta delle Regioni territorialmente interessate, puo' stipulare convenzioni aggiuntive da approvarsi con le modalita' di cui al terzo comma del precedente articolo 2.

Testo vigente dal 9 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;169~art4 · fonte su Normattiva