Per motivi di traffico, ovvero per le esigenze indicate nel primo comma dell'articolo 8, il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le partecipazioni statali, puo' chiedere in qualunque momento la revisione della convenzione indicata nel secondo comma dello stesso articolo 8. La revisione della convenzione puo' essere chiesta inoltre dalle parti a seguito di modifica dell'elenco delle linee da svolgere, ovvero dei tipi o del numero delle navi da adibire alle linee, nonche' in relazione al compimento di grandi lavori di trasformazione o di ammodernamento delle navi. Qualora nell'effettuazione della revisione prevista dal presente articolo non sia raggiunto un accordo tra i Ministri stipulanti e la societa', si provvede alla definizione della controversia a mezzo di apposito arbitrato previsto dalle convenzioni.

Testo vigente dal 24 dicembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-12-20;684~art10 · fonte su Normattiva