Sono eliminate le iscrizioni esistenti nel casellario nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge e relative a provvedimenti per i quali, secondo le norme dell'art. 1, e' esclusa la iscrizione.
Testo vigente dal 28 marzo 1952
Sono eliminate le iscrizioni esistenti nel casellario nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge e relative a provvedimenti per i quali, secondo le norme dell'art. 1, e' esclusa la iscrizione.
Testo vigente dal 28 marzo 1952
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-03-14;158~art4 · fonte del testo