Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 febbraio 1963 al 15 agosto 2018. Leggi il testo vigente →
Il Club alpino italiano provvedera', entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per uniformarlo alle disposizioni della legge medesima, da approvarsi, sentito il parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1963 al 15 agosto 2018
