Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio centrale del Club alpino italiano e da sottoporre all'approvazione del ((Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo)) di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale del Club stesso.

Testo vigente dal 22 settembre 2019

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-26;91~art11 · fonte su Normattiva