Alla copertura dell'onere previsto dall'articolo 5 della presente legge sara' provveduto, per l'esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 26 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-26;91~art12 · fonte su Normattiva