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A decorrere dall'esercizio finanziario 1962-1963, e' autorizzata, a favore del Club alpino italiano, la concessione di un contributo di lire 80.000.000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo. 34

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 dicembre 2015, n. 208

3

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 480) che lo stanziamento di cui al presente articolo e' fissato in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

L. 27 dicembre 2017, n. 205

4

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 717) che "Per lo svolgimento delle attivita' di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74, lo stanziamento di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, e' incrementato di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019".

Testo in vigore dal 1 gennaio 2018 al 15 agosto 2018

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-26;91~art5 · fonte su Normattiva