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Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, che ne facciano domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1. Per detti ufficiali il limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente e' fissato in anni 61, qualunque sia il grado posseduto alla data del trasferimento o successivamente conseguito. A parita' di anzianita' assoluta, gli ufficiali provenienti dal ruolo specialisti sono collocati dopo i pari grado gia' appartenenti al ruolo assistenti tecnici. Gli ufficiali delle categorie in congedo del ruolo specialisti sono trasferiti nella corrispondente categoria in congedo del ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1. I trasferimenti si effettuano col grado posseduto alla data del decreto che li dispone. Gli ufficiali trasferiti non possono conseguire la prima promozione nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore all'inizio di validita' del quadro per il quale sono valutati in detto nuovo ruolo.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 3 agosto 1965
