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Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, che ne facciano domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1. Per detti ufficiali il limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente e' fissato in anni 61, qualunque sia il grado posseduto alla data del trasferimento o successivamente conseguito. A parita' di anzianita' assoluta, gli ufficiali provenienti dal ruolo specialisti sono collocati dopo i pari grado gia' appartenenti al ruolo assistenti tecnici. ((Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono alle categorie in congedo del ruolo specialisti sono trasferiti nelle corrispondenti categorie in congedo del ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1. Nelle stesse categorie in congedo del ruolo assistenti tecnici sono collocati gli ufficiali che cessano dal ruolo ad esaurimento degli specialisti in servizio permanente dell'Arma aeronautica di cui al successivo articolo 19. Agli ufficiali suddetti continuano ad applicarsi per il collocamento in congedo assoluto i limiti di eta' previsti dal secondo comma dell'articolo 63 della legge 10 aprile 1951, n. 113, sullo stato degli ufficiali.))1 I trasferimenti si effettuano col grado posseduto alla data del decreto che li dispone. Gli ufficiali trasferiti non possono conseguire la prima promozione nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore all'inizio di validita' del quadro per il quale sono valutati in detto nuovo ruolo.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 luglio 1965, n. 811

1

La L. 5 luglio 1965, n. 811 ha disposto (con l'articolo unico) che la sostituzione del secondo comma del presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico.

Testo in vigore dal 3 agosto 1965 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 15 febbraio 1963 al 3 agosto 1965. 4 parole tolte, 80 parole aggiunte.

… sono collocati dopo i pari grado gia' appartenenti al ruolo assistenti tecnici. Gli ufficiali tolto: delle aggiunto: che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono alle categorie in congedo del ruolo specialisti sono trasferiti tolto: nella corrispondente categoria aggiunto: nelle corrispondenti categorie in congedo del ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1aggiunto: . Nelle stesse categorie in congedo del ruolo assistenti tecnici sono collocati gli ufficiali che cessano dal ruolo ad esaurimento degli specialisti in servizio permanente dell'Arma aeronautica di cui al successivo articolo 19. Agli ufficiali suddetti continuano ad applicarsi per il collocamento in congedo assoluto i limiti di eta' previsti dal secondo comma dell'articolo 63 della legge 10 aprile 1951, n. 113, sullo stato degli ufficiali. I trasferimenti si effettuano col grado posseduto alla data del decreto che li …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 luglio 1965, n. 811

    La L. 5 luglio 1965, n. 811 ha disposto (con l'articolo unico) che la sostituzione del secondo comma del presente articolo ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-01-26;52~art18 · fonte del testo