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Salvo quanto disposto nel terzo comma dell'articolo precedente, per il ruolo ingegneri, il ruolo chimici e il ruolo fisici, fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo di detti ruoli non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli Organici di cui all'articolo 2, le aliquote di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta sono calcolate, in deroga a quanto stabilito dall'annessa tabella n. 1, sul numero dei posti di organico previsto per i vari gradi diminuito degli ufficiali gia' valutati.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-01-26;52~art27 · fonte del testo