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((I sottotenenti in servizio permanente effettivo, che al termine del terzo anno di studi applicativi, svolti in conformita' del piano di studi approvato dal comando dall'Accademia aeronautica, superino l'esame di cultura militare, secondo un programma stabilito dal Ministero, vengono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianita' assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in cui conseguono la laurea in ingegneria, e a decorrere da tale data assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di otto anni. L'anzianita' relativa degli interessati aventi pari anzianita' assoluta e' determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare.)) I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma precedente sono ammessi a completarli nell'anno successivo, compresa la sessione autunnale di esami, purche' nel suddetto termine abbiano superato tutti gli esami negli insegnamenti previsti, dagli statuti dell'universita' o del politecnico frequentato, per il primo anno di studi applicativi nonche' gli esami in almeno dieci degli insegnamenti complessivamente previsti per il secondo e terzo anno dagli anzidetti statuti. I sottotenenti di cui al comma precedente sono aggregati al corso successivo a quello cui appartengono. I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni sei. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 18 marzo 1992
