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I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi applicativi, svolti in conformita' al piano di studi approvato dal comando dell'Accademia aeronautica, superino l'esame di laurea ed un esame di cultura militare, secondo un programma stabilito dal Ministero, vengono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianita' assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio, previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, e successive modificazioni, in cui conseguono la laurea in ingegneria e a decorrere da tale data assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di otto anni. L'anzianita' relativa degli interessati aventi pari anzianita' assoluta e' determinata sulla base di una me- dia risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare. I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma 1 sono ammessi a completarli nell'anno successivo, compresa la sessione autunnale di esami, purche' nel suddetto termine abbiano superato gli esami in almeno 14 degli insegnamenti previsti per il triennio applicativo dagli statuti dell'universita' o del politecnico frequentato. In tale caso, essi sono aggregati al corso successivo a quello a cui appartengono. La proroga di cui al comma 2 e' concessa anche a prescindere dalla condizione del superamento degli esami prescritti, nell'eventualita' che la mancanza di tale condizione dipenda da motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o da motivi di salute dipendenti da causa di servizio. I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di sei anni. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento. 5. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, conseguono la laurea in ritardo, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se si fossero laurati al loro turno

Testo in vigore dal 18 marzo 1992 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-26;52~art9 · fonte su Normattiva