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Ferme le altre condizioni richieste dall'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta, modificato dall'articolo 11 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, e dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1960, n. 1189, gli ufficiali "a disposizione" del ruolo di amministrazione possono conseguire la promozione solo dopo che siano stati valutati per la terza volta tutti i pari grado del servizio permanente del ruolo di commissariato aventi la stessa anzianita' di grado. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 4 agosto 1973, n. 520
3La L. 4 agosto 1973, n. 520 ha disposto (con l'art. 2, comma 6) che "Per l'anno 1972 gli ufficiali "a disposizione" del ruolo di amministrazione possono essere promossi in deroga al disposto di cui all'articolo 6 della legge 16 agosto 1962, n. 1303". Ha inoltre disposto (con l'art. 5) che "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1972".
Testo in vigore dal 11 settembre 1973 al 9 ottobre 2010
