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Gli impiegati assunti dalla soppressa amministrazione dell'Africa italiana con rapporto d'impiego disciplinato dal contratto tipo approvato col decreto ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, i quali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 29 aprile 1953, numero 430, modificato con l'articolo 7 della legge 9 luglio 1954, n. 431, abbiano optato per la conservazione di detto rapporto d'impiego, in servizio, in tale posizione, alla data del 10 gennaio 1964, restano assegnati, con effetto dalla data predetta, in servizio stabile e permanente alle amministrazioni dello Stato alle cui dipendenze siano stati trasferiti in applicazione dell'articolo 14 della citata legge 29 aprile 1953, n. 430. Coloro i quali prestino effettivo e continuativo servizio presso amministrazioni dello Stato diverse da quella di appartenenza rimangono assegnati a tali amministrazioni. Gli impiegati di cui al precedente comma saranno iscritti, presso le amministrazioni di assegnazione, in appositi quadri secondo le carriere e le qualifiche previste dalla presente legge, nell'ordine di anzianita' in ciascuna qualifica. I quadri saranno annualmente pubblicati nei ruoli di anzianita' di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.
Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
