Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

I fondi stanziati negli stati di previsione delle singole amministrazioni dello Stato per le spese relative al personale contemplato dalla presente legge, a qualunque titolo, saranno trasferiti sui corrispondenti capitoli di spese inerenti al personale di ruolo. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fara' fronte, per il corrente esercizio finanziario, con gli stanziamenti iscritti, ai vari titoli, negli stati di previsione della spesa delle singole amministrazioni interessate relativi al personale. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;350~art11 · fonte del testo