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Gli impiegati di cui al precedente articolo sono assimilati, ad ogni effetto, agli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato. Ad essi si applicano, ad eccezione di quelle incompatibili ed in quanto non sia diversamente stabilito da quelle della presente legge, tutte le disposizioni concernenti lo statuto, l'ordinamento delle carriere, il trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, e quelli di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, nonche' quelle degli ordinamenti particolari delle carriere corrispondenti delle amministrazioni dello Stato di assegnazione.
Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
