Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. 269 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: L'attribuzione della qualifica superiore agli impiegati di cui alla presente legge, nell'ambito di ciascuna carriera, e' regolata in modo uniforme per tutti, dalle norme generali del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alle promozioni degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato di pari od equivalente qualifica, in quanto operabili. Le procedure per il conferimento delle promozioni saranno espletate almeno ogni due anni. Nel caso di promozioni da conferirsi mediante scrutinio per merito comparativo saranno promossi gli impiegati che abbiano riportato un coefficiente complessivo minimo non inferiore agli otto decimi del coefficiente complessivo massimo, ed almeno la meta' del coefficiente massimo nella categoria concernente la qualita' del servizio prestato ed in quella concernente l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore. Nei confronti degli impiegati che, alla data del 1 gennaio 1964, abbiano maturato, nel grado rivestito o nella classe di appartenenza d'impiego a contratto tipo, alla data predetta, un'anzianita' di almeno 15 anni, ai fini delle promozioni o dell'ammissione agli esami per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella loro attribuita nella prima attuazione della presente legge, l'anzianita' di servizio allo scopo richiesta dalle vigenti disposizioni e' ridotta alla meta'. L'anzianita' di servizio prevista per l'attribuzione delle successive qualifiche superiori nelle singole carriere, a quella conferita alla data del 1 gennaio 1964, non e' richiesta nei confronti degli impiegati che, alla data anzidetta, abbiano maturato almeno venticinque anni di permanenza nella qualifica rivestita o nella classe di appartenenza d'impiego a contratto-tipo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-18;350~art5 · fonte del testo