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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. 310 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Rimangono ferme, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza degli impiegati di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090. Nei confronti degli impiegati stessi, dalle amministrazioni cui essi rimarranno assegnati in forza della presente legge, sara' provveduto all'iscrizione all'opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato, e dei loro superstiti, incorporata nell'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali, con decorrenza retroattiva dal 1 settembre 1954, data stabilita dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1954, n. 1090, agli effetti della decorrenza dell'applicazione agli impiegati stessi delle disposizioni relative al collocamento a riposo ed al trattamento di quiescenza in vigore per gli impiegati civili di ruolo dello Stato. Per il periodo dal 10 settembre 1954 alla data di entrata in vigore della presente legge, le singole amministrazioni verseranno all'ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali l'ammontare complessivo dei contributi arretrati ad esso dovuti, da computarsi nella misura di essi contributi vigenti nel tempo ed avendo riguardo agli stipendi dagli impiegati stessi effettivamente fruiti a partire dal 1 settembre 1954 in poi, senza interessi. Le amministrazioni si rivarranno verso gli impiegati delle quote di contributo a loro carico mediante ritenute rateali sullo stipendio, ed eventualmente sulla pensione, in un periodo non superiore ai cinque anni. All'iscrizione sara' provveduto, a cura delle amministrazioni gia' di rispettiva appartenenza, anche nei confronti delle unita' del personale contemplato dalla presente legge che siano cessate dal servizio, nei cui riguardi ricorrano le condizioni per aver diritto alle prestazioni previdenziali. Relativamente a tale personale, le amministrazioni provvederanno al versamento all'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali delle sole quote di contributo facenti carico allo Stato; per l'ammontare delle quote a carico del personale, l'ente predetto provvedera' a trattenuta diretta sull'importo delle prestazioni dovute.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;350~art7 · fonte del testo