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Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le attribuzioni in atto esercitate dalla commissione interministeriale di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1956, n. 496, relativamente agli impiegati di cui alla presente legge, sono devolute agli organi istituzionali propri delle singole amministrazioni di appartenenza degli impiegati stessi.
Testo in vigore dal 11 aprile 1968 al 22 dicembre 2008
