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I giudizi sull'avanzamento sono pronunciati dalla commissione di avanzamento, che e' composta:
- a)per l'avanzamento al grado di maggiore generale medico di polizia, dal Ministro per l'interno, che la presiede o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore del Corpo e dal direttore della divisione forze armate di polizia, cui e' demandato anche il compito di relatore;
- b)per l'avanzamento fino al grado di colonnello medico di polizia, dal Ministro o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore del Corpo e da un maggiore generale, dal maggiore generale medico di polizia o, in mancanza, dall'ufficiale superiore medico di polizia di grado piu' elevato o in possesso di maggiore anzianita' di grado e dal direttore della divisione forze armate di polizia, al quale e' demandato anche il compito di relatore. Nelle suddette commissioni di avanzamento, le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non superiore a direttore di sezione o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a quello di tenente colonnello.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1968 al 22 dicembre 2008
