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In deroga all'art. 46 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'anno 1958 le promozioni al grado di maggiore dell'Arma aeronatica, ruolo servizi, in servizio permanente effettivo, si effettuano in base al numero dei posti vacanti nei grado stesso. Per la formazione del quadro di avanzamento per detto anno sono valutati tutti i capitani che alla data del 31 dicembre 1957 abbiano compiuto dodici anni di anzianita' di grado e che, trovandosi a tale data nelle altre condizioni richieste per la valutazione, abbiano superato alla data di entrata in vigore della presente legge, i prescritti esami.

Testo in vigore dal 2 aprile 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-08;233~art13 · fonte del testo