Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 aprile 1958 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Per la prima copertura dei nuovi organici dei capitani e dei subalterni stabiliti dall'art. 2, il Ministro per la difesa e' autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, concorsi straordinari per titoli ed esami per la nomina a capitano, tenente e sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi. Al concorso per la nomina a capitano e a tenente possono partecipare rispettivamente i maggiori e i capitani di complemento dell'Aeronautica militare che siano in temporaneo servizio alla data del bando di concorso e abbiano superato i corsi per controllori della circolazione aerea o per controllori della difesa aerea o altri corsi di specializzazione ritenuti validi dal Ministero. Al concorso per la nomina a sottotenente possono partecipare i tenenti e sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare che siano in temporaneo servizio alla data del bando di concorso e abbiano superato i corsi di cui al secondo comma del presente articolo nonche' i dipendenti civili dell'Aeronautica militare che siano in possesso di diploma di licenza di scuola media superiore, che siano incondizionatamente idonei al servizio militare e che alla data del bando di concorso svolgano da almeno diciotto mesi attivita' di controllo della circolazione aerea. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso per la nomina a capitano e' stabilito in anni 45; quello per la partecipazione al concorso per la nomina a tenente e sottotenente in anni 40. I concorsi debbono essere banditi nel limite dei posti disponibili nei gradi di capitano e di ufficiale subalterno.

Testo in vigore dal 2 aprile 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-08;233~art9 · fonte del testo