Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 2 aprile 1958 al 9 ottobre 2010. 114 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'anzianita' assoluta dei sottotenenti reclutati ai sensi della lettera b) dell'art. 3 decorre dalla data del decreto di nomina. L'anzianita' relativa dei suddetti ufficiali e' determinata, dal posto di graduatoria conseguito nel concorso. Tuttavia, quando il Ministero ritenga opportuno istituire subito dopo la nomina un corso di completamento di istruzione militare e professionale l'anzianita' relativa e' definitivamente determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per un quarto dal voto riportato alla fine del corso di completamento di istruzione militare e professionale. A parita' di anzianita' assoluta, i sottotenenti reclutati ai sensi della lettera a) dell'art. 3 hanno la precedenza nel ruolo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-08;233~art5 · fonte del testo