Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario, o separato e limitato ed in servizio al 1 gennaio 1971 i quali non possono conseguire l'avanzamento al grado di tenente colonnello ai sensi del precedente articolo 3 perche' raggiunti dal limite di eta' o divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che saranno deceduti, ove posseggano un'anzianita' complessiva di servizio di 30 anni compresa quella prestata nelle armi o corpi di provenienza sono valutati e, se giudicati idonei, promossi al grado di tenente colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del giudizio di inidoneita' o del decesso.

Testo vigente dal 22 ottobre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-10;496~art4 · fonte su Normattiva