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Il quadro VII - ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio - della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e' sostituito da quello riportato in allegato A alla presente legge, fermo restando il numero massimo dei colonnelli stabilito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;626~art1 · fonte su Normattiva