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L'articolo 3 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'articolo 3 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' sostituito dal seguente: "Ai concorsi per la nomina a guardiamarina dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi corpi che non abbiano superato il 28° anno di eta', abbiano ultimato il servizio di leva ed abbiano riportato, durante il servizio prestato, qualifiche non inferiori a "nella media". Gli ufficiali subalterni di complemento muniti di una delle lauree o di uno dei diplomi universitari o di istituto superiore atti a dare accesso al proprio corpo di appartenenza, a norma dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma dopo aver prestato almeno tre mesi di servizio di prima nomina".
Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 9 ottobre 2010
