Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1975 al 9 ottobre 2010. 106 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'articolo 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'articolo 4 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' sostituito dal seguente: "Ai concorsi per la nomina a guardiamarina dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il trentatreesimo anno di eta', abbiano riportato nell'ultimo biennio qualifiche non inferiori a "nella media" e siano muniti del titolo di studio atto a dare accesso al corpo militare nei cui ruolo aspirano ad essere ammessi, a termini dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-12-02;626~art14 · fonte del testo