Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1975 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
L'articolo 4 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, quale risulta modificato dall'articolo 4 della legge 29 giugno 1961, n. 575, e' sostituito dal seguente: "Ai concorsi per la nomina a guardiamarina dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il trentatreesimo anno di eta', abbiano riportato nell'ultimo biennio qualifiche non inferiori a "nella media" e siano muniti del titolo di studio atto a dare accesso al corpo militare nei cui ruolo aspirano ad essere ammessi, a termini dell'articolo 2 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni".
Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 9 ottobre 2010
