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Le aliquote di ruolo dei maggiori e dei capitani in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, artiglieria e genio e del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1976, determinate sotto la data del 31 ottobre 1975, sono annullate e saranno nuovamente determinate secondo quanto previsto dall'articolo 19, dopo effettuati i trasferimenti di cui all'articolo 18, con riferimento alla data del 1 novembre 1975.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;626~art20 · fonte del testo