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In deroga alle disposizioni della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i colonnelli del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e i colonnelli del ruolo naviganti speciale e gradi corrispondenti della Marina, trasferiti dai rispettivi ruoli normali nei predetti ruoli speciali, i quali abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio nel grado ed abbiano tenuto comando di reparto in guerra, possono conseguire la promozione a generale di brigata o contrammiraglio nell'ausiliaria o nella riserva, se vi transitano direttamente dal servizio permanente o vi si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti generali e contrammiragli non possono essere richiamati in servizio, salvo situazioni di emergenza.
Testo in vigore dal 15 dicembre 1975 al 9 ottobre 2010
