Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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2 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 15 dicembre 1975 al 9 ottobre 2010. 331 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il primo comma dell'articolo 63 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, e' sostituito dal seguente: "L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianita'. I tenenti dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per lo avanzamento devono aver compiuto almeno quattro anni di permanenza nel grado, oltre che aver effettuato i periodi di comando e di attribuzioni specifiche previsti dall'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. I tenenti del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per essere valutati per l'avanzamento, devono aver compiuto almeno sei anni di permanenza nel grado e sono promossi solo dopo che siano stati promossi i parigrado di maggior od eguale anzianita' dei ruoli normali. Non costituisce ostacolo alla promozione a capitano dei tenenti del ruolo speciale unico l'esistenza nei ruoli normali di parigrado di maggior od eguale anzianita' non idonei all'avanzamento o per i, quali sia sospesa la valutazione o la promozione". Gli ufficiali transitati nel ruolo speciale unico prima dell'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sono promossi al grado di capitano al compimento del sesto anno di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo. I tenenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' maturato sei anni di servizio nel servizio permanente effettivo, vengono promossi conferendo loro nel grado di capitano, ai soli fini giuridici, anzianita' corrispondente alla data di compimento del sesto anno di servizio nel servizio permanente effettivo; la predetta anzianita' si applica anche ai tenenti promossi al grado superiore nel corso del 1975. Le promozioni di cui al precedente comma possono essere attribuite anche in soprannumero all'organico del grado di capitano. I tenenti di complemento dell'Esercito delle varie Armi, dei servizi automobilistico, di commissariato (ufficiali di sussistenza) e di amministrazione, per essere valutati per l'avanzamento, devono aver comunque compiuto almeno otto anni di permanenza nel grado.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-12-02;626~art3 · fonte del testo